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giudice sportivo

Il giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C girone C.
Ammenda di 1500 euro:

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

  1. fatto esplodere, all’88° minuto della gara, un petardo di forte intensità nel proprio Settore,
  2. senza conseguenze;
  3. lanciato, all’89° e 92° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, determinando, con tale condotta, una sospensione della gara per circa trenta secondi da parte dell’Arbitro, in occasione del primo lancio.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).