Il giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C.
Il Giudice Sportivo,
rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta che i sostenitori della Società Brindisi, posizionati nel Settore
Curva Sud, hanno lanciato:
- al 66° minuto circa del secondo tempo, una dozzina di fumogeni sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
- al 69° minuto circa della gara, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, un ulteriore ritardo nella ripresa del gioco per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
- al 90° minuto della gara, due fumogeni e una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi ed hanno provocato danni al manto erboso.
Considerate le precedenti condotte tenute dai sostenitori del Brindisi, in generale, e, in particolare, di quelli che occupano la Curva Sud, di natura analoga a quella oggetto della presente decisione (cfr. C.U.
71/DIV del 2.11.2023 e C.U. n. 93/DIV del 27.11.2023).
Ritenuto che la reiterazione di condotte della medesima natura, di particolare gravità e pericolosità rappresenti un importante elemento di valutazione in ordine alla dosimetria e alladeguatezza della sanzione:
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori; - delibera di sanzionare la Società BRINDISI con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Brindisi, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
Squalifica per una giornata per recidività in ammonizione (V infr.) a Daniel Cappelletti.