Il giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C.
Ammenda di 5000 € per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore denominato “Tribuna Ospiti”, posto in essere i seguenti comportamenti:
- prima dell’inizio della gara lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
- al 2° minuto del primo tempo lancio di un bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico e operazioni di spegnimento del bengala che costringevano ad una breve interruzione (40 secondi circa) del giuoco;
- al 39° minuto del secondo tempo lancio di un bengala sulla superficie di copertura in plexiglass della panchina del Brindisi a seguito della combustione del bengala, venivano arrecati danni alla copertura della panchina;
- al 39° minuto del secondo tempo un bengala sul terreno di giuoco, il quale arrecava danni al manto erboso sintetico;
- al 42° minuto del secondo tempo lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
- al 43°
minuto del secondo tempo e dopo il termine della gara lancio di due aste da
bandiera in plastica e due bottigliette di acqua da 0,5 It sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose; - dopo il termine della gara lancio di tre bengala sul terreno di giuoco, i quali arrecavano danni al manto erboso sintetico;
- dopo il termine della gara lancio di un rotolo grande di nastro adesivo sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
- danneggiamento di sei seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una breve sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni al terreno di giuoco e alla copertura di una panchina (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).